Art. 4.

      1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi.
      2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.
      3. Gli oggetti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

          a) per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

          b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;

          c) per l'oro, 750, 585 e 375 millesimi;

          d) per l'argento, 925 e 800 millesimi.

      4. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.
      5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.
      6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:

          a) negli oggetti di platino o di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;

          b) negli oggetti di platino o di palladio con saldature è ammessa una tolleranza di 10 millesimi.

      7. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento, che indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.